Foto modificate con l'AI: cosa dichiarare nell'annuncio, e perché

Cosa dice l'AI Act

Il Regolamento (UE) 2024/1689 chiama «deep fake» (art. 3, punto 60) un'immagine, un audio o un video generato o manipolato con l'AI che somiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che può apparire falsamente autentico o veritiero. L'art. 50, paragrafo 4, chiede a chi usa il sistema (il «deployer») di rendere noto che quel contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

L'obbligo si applica dal 2 agosto 2026 (art. 113). Per le violazioni degli obblighi di trasparenza l'art. 99 prevede sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato annuo mondiale dell'esercizio precedente, se superiore; per le piccole e medie imprese vale invece il minore dei due importi. L'informazione va data in modo chiaro e distinguibile al più tardi al momento della prima esposizione del contenuto (art. 50, paragrafo 5).

Questa non è una consulenza legale. Non ogni ritocco è un deep fake: la norma parla di contenuti che possono sembrare falsamente autentici. Dove passi il confine per una foto immobiliare lo diranno le linee guida e la prassi; nel dubbio, dichiarare costa una riga.

Cosa vuol dire per le foto degli annunci

Una casa è un luogo esistente, e una foto ritoccata con l'AI che la mostra diversa da com'è può sembrare autentica: è esattamente il caso che la norma vuole rendere visibile. Accanto all'AI Act resta il principio di sempre del Codice del Consumo (artt. 20–22): una comunicazione commerciale non deve indurre in errore su caratteristiche che contano. E i portali hanno le loro regole: idealista, dal 27 maggio 2026, chiede di dichiarare le immagini generate o modificate con l'AI e di affiancarle sempre a foto dello stato attuale dell'immobile.

La distinzione utile è fra quello che cambia la foto e quello che cambia la casa. Togliere il disordine, svuotare una stanza, correggere luce e cielo cambiano l'immagine; ricostruire una finestra, cambiare un pavimento o aggiungere una vista cambiano l'immobile, e non si possono presentare come stato reale. Una simulazione di ristrutturazione si può mostrare, ma dichiarata come tale e accanto alle foto di com'è oggi. Le differenze fra le lavorazioni sono in arredo virtuale o ritocco.

Un esempio di dicitura

Quella che diamo ai nostri clienti con ogni consegna, costruita su cosa è stato fatto davvero in quelle foto, è di questo tipo:

Immagine sottoposta a post-produzione digitale a scopo illustrativo: sono stati rimossi gli arredi presenti al momento dello scatto; luce e colori sono stati corretti. Nessun arredo è stato aggiunto. Struttura, dimensioni e finiture dell'immobile sono invariate.

Tre cose la rendono utile: dice che l'immagine è stata elaborata, dice cosa è stato fatto, e dice cosa non è cambiato. Quando l'elaborazione è fatta con l'intelligenza artificiale e ricade nell'art. 50, va detto in modo esplicito: «immagine elaborata con l'intelligenza artificiale» al posto di «post-produzione digitale». E va messa dove si vede subito, vicino alle foto, non solo in fondo alla descrizione.

Le parole da non usare

Cosa sbaglia un modello sulle foto di una casa, e come accorgersene prima di pubblicare, è in AI e foto immobiliari: cosa sbaglia. Se vuoi le foto lavorate con la dicitura già scritta, le prime cinque si provano gratis.

Domande

Da quando bisogna dichiarare le immagini modificate con l'AI?

L'art. 50 dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) si applica dal 2 agosto 2026 e riguarda le immagini generate o manipolate con l'AI che somigliano a persone, oggetti o luoghi esistenti e potrebbero apparire falsamente autentiche o veritiere.

Basta scrivere «foto indicativa»?

Non è una buona dicitura: non dice né che l'immagine è stata elaborata né cosa è stato cambiato. Meglio una frase che dica che l'immagine è stata elaborata (con l'intelligenza artificiale, se è così), cosa è stato fatto (rimossi arredi, corretta la luce) e cosa è rimasto invariato.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act): art. 3, punto 60; art. 50, paragrafo 4; art. 99; art. 113. Apri la fonte
  2. Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), artt. 20–22: pratiche commerciali ingannevoli. Apri la fonte

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